
STATUTO NAZIONALE DI AZIONE GIOVANI
CAPO 1 - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE
Art. 1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità di
Alleanza Nazionale, ispirato a ad una visione spirituale della vita, avente la finalità di garantire la
dignità e gli interessi di tutti i giovani italiani. Azione Giovani si impegna a diffondere nelle nuove
generazioni il movimento dell'identità nazionale nella più vasta prospettiva europea, in coerente
adesione ai valori tradizionali del nostro popolo.
Art. 2 (emblema e bandiera)
L' emblema di A.G. è composto dalla fiaccola tricolore e dalla dicitura Azione Giovani. Ogni uso
non conforme dell’emblema ufficiale deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.
Art. 3 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni compiuti che non siano iscritti
ad altri partiti politici. L’iscrizione è consentita anche a coloro che pur non avendo compiuto i 14
anni risultano iscritti alle scuole medie-superiori. Per i Dirigenti Nazionali ed i membri
dell’Esecutivo il limite di età è elevato a 35 anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è
rieleggibile fino al compimento del 35° anno di età. Raggiunti i limiti di età le cariche nazionali
decadono e non sono più rinnovabili. Gli iscritti di A. G. che ricoprono le cariche di Presidente
Provinciale, Coordinatore Regionale, Dirigente Nazionale e Membro dell’Esecutivo hanno l’obbligo
di regolarizzare la loro iscrizione ad A.N.
CAPO II - GLI ORGANI POLITICI
Art. 4 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10 membri riuniti per affinità
territoriale, ambientale o tematica. La costituzione del circolo è approvata dal Presidente
Provinciale. Nel caso di mancata approvazione il Presidente Provinciale inoltra con proprio parere
la richiesta alla Direzione Nazionale che decide a maggioranza degli aventi diritto, sentita la
Commissione Tesseramento.
Organi del circolo sono: il Presidente, il direttivo e l’assemblea degli iscritti. Il Presidente del
circolo viene indicato dall’assemblea degli iscritti e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di più circoli
esistenti nello stesso Comune il Pres. Prov. di concerto col Coord Reg può nominare un
Coordinatore Comunale, sentito il parere dei presidenti di circolo. Nei Comuni in cui non siano
costituiti Circoli di Ag il Pres. Prov., può designare un fiduciario. Possono essere costituiti circoli
anche fuori dal territorio della Repubblica Italiana, la ratifica viene fatta dal Presidente Nazionale
di AG.
Art. 5 (Presidenti Provinciali)
I Circoli sono federati di norma nei corrispondenti coordinamenti provinciali di A.N. Il Presidente
Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di
A.N.
Sono organi provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo e la Conferenza Provinciale dei
quadri dirigenti. Il Presidente Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale
composto da non più di venti membri. La ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente
Nazionale, e si dà per acquisita in mancanza di comunicazioni avverse dopo 30 gg dall'invio della
richiesta. I membri dell’Esecutivo Nazionale ed i Dirigenti Nazionali partecipano, senza diritto di
voto, ai direttivi provinciali della federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore regionale può
partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni che ricadono nella propria regione. Il
Presidente Provinciale, nell’ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà
esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria competenza. Il Presidente
Provinciale dura in carica tre anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Alla scadenza del
mandato il Pres. Prov. uscente convoca il Congresso Provinciale, nel caso di inerzia dello stesso alla
convocazione provvede il Coordinatore Regionale ovvero il Presidente Nazionale. Il Pres. Prov.
raccoglie il tesseramento annuale e le relative quote di adesione, ne invia per conoscenza una copia
al Coordinatore Regionale e ne cura l’inoltro alla Direzione Nazionale.
Il Pres. Prov. può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento, negare la ratifica
dell'adesione individuale nei casi in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal caso
curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso sulle quali deciderà il Presidente Nazionale,
sentita la Commissione Tesseramento. Qualunque procedura di raccolta del tesseramento
differente rispetto a quella sopra descritta si considera illegittima e non sanabile. Il Pres. Prov.
convoca e presiede la Conferenza Provinciale dei quadri di AG, organo consultivo composto dai
membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, del Coordinamento Regionale, del
Direttivo Provinciale, dai presidenti di circolo, dai coordinatori comunali, da tutti gli eletti, iscritti
ad AG negli Enti Locali, nelle Università, nelle scuole, dai responsabili provinciali di organizzazioni
ed associazioni che insistono sul territorio provinciale ed esprimono, nei settori di loro
competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un
protocollo d’intesa con il direttivo provinciale.
Art. 6 (Coordinatori Regionali)
Nell’ambito di una stessa regione è istituito il Coordinatore Regionale. Il Coord. Reg. viene eletto
dai Presidenti Provinciali di AG e di AU che insistono sul territorio regionale, dai Dirigenti
Nazionali eletti all’Assemblea Nazionale iscritti in una delle federazioni provinciali di A.G.
costituenti la regione.
Sono organi regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la Conferenza Regionale dei quadri
dirigenti. Il Coordinatore Regionale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica
dell'attuazione della linea politica determinata dalla Direzione Nazionale. Il Coord. Reg. riferisce
periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinamento Regionale è composto dal
Coord. Reg., dai membri dell’Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti Nazionali, dai Presidenti
Provinciali della regione, da cinque componenti nominati dal Coordinatore Regionale.
Il Coord. Reg. rimane in carica per tre anni. La Conferenza Regionale dei quadri , organo
consultivo, è composta da tutti i componenti del Coordinamento regionale, da tutti gli eletti di AG
negli Enti Locali, nelle Università, nelle scuole, dai responsabili regionali di organizzazioni ed
associazioni che insistono sul territorio regionale ed esprimono, nei settori di loro competenza, la
medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa con
il Coordinamento Regionale.
Art. 7 (Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli indirizzi politici generali del
Movimento, esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto. E' costituita da sessanta membri, trenta
eletti dal Congresso Nazionale e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui 10 in ragione del
premio di maggioranza.
I componenti dell’Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali partecipano, senza diritto di
voto, alle riunioni della Direzione, alla quale sottopongono periodicamente i loro programmi e le
loro considerazioni.
La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, d’intesa con il Presidente Nazionale, da un
Presidente della Direzione Nazionale che viene eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza. Il
Presidente della Direzione Nazionale redige l’ordine del giorno e garantisce il corretto svolgimento
dei lavori. La Direzione Nazionale è validamente convocata in presenza della metà più uno dei suoi
componenti. La direzione nazionale costituisce al suo interno l’Ufficio di Presidenza, composto dal
presidente e da due vice presidenti.
Il Dirigente Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute consecutive alle riunioni della
Direzione Nazionale (intendendo per seduta l’intero arco della stessa), senza aver addotto
giustificati motivi, decade automaticamente.
La Dir. Nazionale, a tre anni dalla celebrazione del Congresso Nazionale, richiede al Presidente
Nazionale A.N. l’indizione di un nuovo Congresso.
Art. 8 (Esecutivo Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale, organo che ha il compito di attuare la politica del movimento, è composto
da un massimo di venticinque membri nominati dal Presidente Nazionale e ratificati dalla
Direzione Nazionale. Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale di Azione Universitaria ed il
responsabile nazionale per la politica studentesca.
Le deleghe ed i dipartimenti sono direttamente assegnati dal Presidente Nazionale a singoli
membri dell’esecutivo in ragione delle specifiche competenze di ognuno relativamente alle
questioni di particolare rilevanza politica, sociale e culturale. Nel caso di rimozione ad opera del
Presidente Nazionale dall’incarico di membro dell’Esecutivo Nazionale il componente rimosso
viene integrato nella Direzione nazionale senza conseguenze a carico dei dirigenti surrogati. In
questo caso è fatto obbligo al Presidente Nazionale di procedere alla sostituzione individuando il
sostituto nell’ambito della Direzione stessa, fatto salvo il numero massimo complessivo di 60
Dirigenti Nazionali.
Art. 9 (Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, rappresenta in ogni sede,
politicamente e giuridicamente, le finalità e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo
Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi incarichi così come previsto
dall'articolo 8. Il Pres. Naz. di A.G. delibera sui ricorsi concernenti il tesseramento previa
istruttoria della Commissione Tesseramento.
Il Pres. Naz. di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di A.N. Richiesta
in tal senso può essere rivolta al Presidente Nazionale di A.N. dai tre quarti della Direzione
Nazionale.
Art. 10 (Assemblea Nazionale)
Il Congresso Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge il Presidente Nazionale e trenta dirigenti
nazionali, elabora ed esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati elettivi di diritto al Congresso Nazionale:
il Presidente Nazionale uscente;
i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);
i Coordinatori Regionali eletti;
i Presidenti Provinciali di A.G. eletti;
i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria eletti.
Sono delegati elettivi:
i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale ai votanti delle relative
assemblee.
Sono invitati al Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU, nel parlamento nazionale e nei consigli
regionali.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione; in caso di
mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi due.
I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati collegati ad un candidato alla
Presidenza, con ripartizione proporzionale dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad adottare
il regolamento delle Assemblee in sintonia con le indicazioni esposte nel presente Statuto.
Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Congr. Naz. la Direzione Nazionale richiede alla direzione
del partito l’indizione di un nuovo Congr. Naz.
Art. 11 (Conferenza Nazionale Quadri dirigenti)
La Conferenza Nazionale è organo consultivo convocato dal Presidente Nazionale di A.G. per la
discussione delle tematiche politiche di attualità e la progettazione di iniziative e campagne
nazionali. Vi partecipano: Presidenti Provinciali, Coordinatori Regionali, Dirigenti Nazionali e
membri dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 12 (Università)
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi prevalentemente alla politica
universitaria, si costituiscono in appositi Circoli di Ateneo, uniche strutture di A.G. deputate a
svolgere attività all'interno dell'Università. Il Presidente di Ateneo viene eletto ogni tre anni dagli
iscritti al medesimo Circolo. Analogamente, gli iscritti ai Circoli di più Atenei ricadenti nello stesso
Coordinamento Provinciale, eleggono il Presidente Provinciale di Azione Universitaria.
La presidenza provinciale di AU può essere costituita solo nelle province sedi di rettorato
Nel caso di province dove esiste un unico Ateneo la carica di Presidente di Ateneo coincide con
quella di Presidente Provinciale universitario.
Il Presidente Provinciale di A.U. è eletto dagli iscritti ai Circoli di Ateneo. A livello di Ateneo il
Presidente nomina un Direttivo universitario. Il presidente di Ateneo o, se esiste, Provinciale,
nomina un direttivo universitario composto fino ad un massimo di 8 membri, fa parte di diritto del
Direttivo di A.G., nella qualità di Vice-Presidente, tranne nel caso di facoltà distaccate.
I Presidenti di Ateneo, i Presidenti Provinciali Universitari, i delegati eletti nelle Assemblee
Provinciali, I membri del gruppo di A.U. al CNSU, i Dirigenti Nazionali di A.U costituiscono
l'Assemblea Nazionale Universitaria, che elegge il Presidente Nazionale di A.U. e i dieci membri
elettivi della Direzione Nazionale di A.U.
In caso di gravi conflitti tra il Presidente Provinciale di A.G. e il Presidente Provinciale di A.U.,
decide il Presidente Nazionale di A.G. sentito il Presidente Nazionale di A.U.
Il Presidente Nazionale di A.U., di comune accordo con il Presidente Nazionale di AG, può
commissariare per gravi e giustificati motivi il Pres. Prov. di Azione Universitaria con le medesime
modalità necessarie al commissariamento del Pres. Prov. di AG.
Il Presidente Nazionale di A.U. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di
A.G. per gravi motivi, in accordo con il Presidente Nazionale di A.N.
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia al regolamento di A.U, approvato dai 2/3
dell’Assemblea Nazionale di A.U e ratificato dai 2/3 delle Direzioni Nazionali di AG e AU riunite in
seduta congiunta.
Art. 12 bis (Scuole)
La sigla che Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori è Azione Studentesca. Il
Presidente Nazionale Di AG nomina il Responsabile Nazionale di AS tra i componenti
dell’Esecutivo. Ogni Presidente Provinciale di A. G. provvede alla nomina di un responsabile
provinciale studentesco. Il responsabile nazionale di A. S. convoca e presiede la Conferenza
Nazionale di AS, organo consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.
Art. 13 (sigle parallele)
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di associazioni parallele o di area, qualora ne
ravvisi l'opportunità, per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e
specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di
autonomia organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.
CAPO III – COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI
Art.14
La Commissione è eletta dall’Assemblea Nazionale ed è formata da 5 membri: un presidente, il suo
vice, tre componenti.
La Commissione si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sulle
situazioni dove potrebbe essere richiesto un provvedimento disciplinare di commissariamento,
sospensione o espulsione a carico di un qualsiasi iscritto.
La Commissione effettua verifiche circa la veridicità dei fatti e provvede a relazionare per iscritto il
Pres. Naz. di A.G.
L’azione disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano i doveri sanciti dal presente Statuto o
che abbiano leso con il loro comportamento l’immagine pubblica di A.G., può essere promossa dal
Presidente Nazionale di Ag, dai Presidenti Provinciali, dai Coordinatori Regionali, dai Dirigenti
Nazionali, dai membri dell’Esecutivo nell’ambito del territorio di loro competenza.
I componenti l’Esecutivo, la Direzione Nazionale, i Coordinatori Regionali, i Presidenti Provinciali
possono essere deferiti alla Commissione solo dal Presidente Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonizione e censura;
b) sospensione a tempo determinato;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.
Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell’iscritto deferito, in attesa di definitiva
decisione da parte dell’organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a carattere
cautelare.
Art. 15
Il Presidente Provinciale per gravi e giustificati motivi, può disporre il commissariamento del
Presidente del circolo, inviandone le motivazioni al Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al
provvedimento può essere inoltrata alla Commissione di Garanzia che riferisce alla Direzione
Nazionale.
Il Presidente Nazionale può procedere, per gravi e giustificati motivi, al commissariamento di
Presidenti Provinciali e Coordinatori Regionali.
Il Presidente Nazionale può revocare l’incarico di componente dell’Esecutivo. Può procedere altresì
alla revoca dei Dirigenti Nazionali previo parere favorevole della Direzione Nazionale che si
esprime a maggioranza di due terzi.
Il provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali, dei Coordinatori Regionali e
quello di revoca dei Dirigenti Nazionali devono essere preceduti dal parere obbligatorio della
Commissione di Garanzia e dei Probiviri
Il Presidente Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente Nazionale di A.G. può procedere al
commissariamento del Presidente Provinciale di A.U. secondo le medesime modalità previste dal
presente articolo per il commissariamento del Presidente Provinciale di A.G.
Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i quali, è convocata l’assemblea di
circolo, provinciale o regionale, sulla base dell’ultimo tesseramento ratificato.
Capo IV – COMMISSIONE TESSERAMENTO
Art. 16
La Commissione è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta da un Presidente, un vice
presidente e tre componenti. Il Presidente della Commissione è il Responsabile del tesseramento
nominato in seno all’Esecutivo Nazionale dal Presidente Nazionale di AG.
La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tutte le controversie relative al
tesseramento ad A.G. ed alla costituzione dei circoli.
CAPO V - INCOMPATIBILITA'
Art. 17
I membri dell’Esecutivo Nazionale sono incompatibili con l’incarico di Dirigente Nazionale. La
carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore Regionale deve essere
convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica di Presidente Provinciale di A.G. è incompatibile con
quella di Presidente Provinciale di A.U.
La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra.
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
La commissione di garanzia e dei probiviri è eletta dalla Direzione Nazionale con maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto al voto.
Nelle more della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il Commissario Nazionale di Azione
Universitaria è nominato dal Presidente di A.G.
La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale rimane in carica fino alla prossima
scadenza statutaria per l’interpretazione autentica del presente Statuto.
I Membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, I Coordinatori Regionali, I
Presidenti Provinciali eletti o nominati in occasione del secondo congresso Nazionale mantengono
il loro incarico sino alla scadenza del proprio mandato, anche in deroga ai limiti d’età stabiliti
all’art. 3 del presente statuto.
Roma, 28 Aprile 2004
Commissione Statuto Nazionale
Nicola Procaccini
Ettore De Conciliis
Daniele Porena
Fabrizio Tatarella
Daniele Romeo
Francesco Bucciarelli
Ruggero Razza
Giuseppe Riccio